Iniziativa popolare federale "Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie!"
I
La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:
Art. 75a (nuovo) Abitazioni secondarie
1 La quota di abitazioni secondarie rispetto al totale delle unità abitative e della super¬ficie lorda per piano utilizzata a scopo abitativo di un Comune non può eccedere il 20 per cento.
2 La legge obbliga i Comuni a pubblicare ogni anno il loro piano delle quote di abitazioni principali unitamente allo stato dettagliato della sua esecuzione.
II
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:
Art. 197 n. 8 (nuovo)
8. Disposizione transitoria dell'art. 75a (Abitazioni secondarie)
1 Se la pertinente legislazione non entra in vigore entro due anni dall'accettazione dell'articolo 75a, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie dispo¬sizioni d'esecuzione per la costruzione, la vendita e l'iscrizione nel registro fondiario.
2 I permessi di costruzione per residenze secondarie concessi tra il 1° gennaio dell'anno che segue l'accettazione dell'articolo 75a e l'entrata in vigore delle dispo¬sizioni d'esecuzione sono nulli.